Art. 10. Codice degli appalti. Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Art. 10 – Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

 

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 115 a121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attivita', ne' agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8,13 e 15,ne' agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attivita':

a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;

b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17,comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

c) servizi di filatelia;

d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.