Art. 26. Codice degli appalti. Verifica preventiva della progettazione.

Art. 26 – Verifica preventiva della progettazione.

 

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonche' la loro conformita' alla normativa vigente (1).

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori (2).

3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita' del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'  (3).

4. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita'  (4);

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e' sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara (5).

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica (6).

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(1) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettreas a), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56.

(2) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(3) Così rettificato conComunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

(4) Così rettificato conComunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164) e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(5) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.