Art. 25 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Conferenza dei servizi.

Art. 25 – Conferenza dei servizi.

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21 (1) .

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (2).

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

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(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.