Art. 37 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Contributo in conto interessi (1).

Art. 37 – Contributo in conto interessi (1).

 

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali [immobili] per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati (2).

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato [a titolo di mutuo] (3).

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Mistero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbi riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (4).

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(1) A norma dell' articolo 1, comma 26-ter del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 , convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 , come modificato dall' articolo 1, comma 77, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 , la concessione dei contributi di cui al presente articolo è sospesa fino al pagamento dei contributi gia' concessi alla data del 15 agosto 2012 e non ancora erogati ai beneficiari.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.