Art. 7 bis Codice dei beni culturali e del paesaggio. Espressioni di identita' culturale collettiva.

Art. 7 bis - Espressioni di identita' culturale collettiva.

1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita' culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.