Art. 4. Codice dei medicinali. Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione.

Art. 4 – Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione.

 

1. Nessuna disposizione del presente decreto può essere interpretata come derogatoria alle norme relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici o a quelle comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. Esulano dal campo di applicazione del presente decreto la disciplina dei prezzi dei medicinali e quella dell'inclusione degli stessi nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.