Art. 28 Codice del Consumo. Ambito di applicazione.

Art. 28. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita (1).

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(1) Articolo rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2 e modificato dall'art. 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.