Art. 17 Codice del Processo Amministrativo. Astensione.

Articolo 17. Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.