Art. 23 Codice del Processo Amministrativo. Difesa personale delle parti.

Articolo 23. Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 52, c. 4, lett. a), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.