Art. 32 Codice del Processo Amministrativo. Pluralità delle domande e conversione delle azioni.
Articolo 32. Pluralità delle domande e conversione delle azioni
1. È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV (1).
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.