Codice del Processo Amministrativo - Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa (artt. 1-21)
Art. 4 Codice del Processo Amministrativo. Giurisdizione dei giudici amministrativi.
Articolo 4. Giurisdizione dei giudici amministrativi
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.