Art. 1. Codice del processo penale minorile. Principi generali del processo minorile.

Art. 1 Principi generali del processo minorile.

 

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (1).

2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio 2015, n. 1 (in Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 4), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).