Art. 14. Codice del processo penale minorile. Casellario giudiziale per i minorenni (1).

Art. 14 Casellario giudiziale per i minorenni (1).

1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'art. 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.

2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria. (2)

 

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(1) Vedi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272; successivamente gli articoli 18 e 19 sono stati abrogati dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

 

(2) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del medesimo D.P.R. . Vedi ora l'articolo 28 del D.P.R. 313/2002.