Art. 15. Codice del processo penale minorile. Eliminazione delle iscrizioni (1).

Art. 15 Eliminazione delle iscrizioni (1).

1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'art. 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età. (2)

 

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(1) Vedi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272; successivamente gli articoli 18 e 19 sono stati abrogati dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del medesimo D.P.R. . Vedi ora l'articolo 28 del D.P.R. 313/2002.