Art. 2. Codice del processo penale minorile. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.

Art. 2 Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;

c) il tribunale per i minorenni;

d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per i minorenni;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.