Art. 26. Codice del processo penale minorile. Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilitą.

Art. 26 Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità.

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.