Art. 31. Codice del processo penale minorile. Svolgimento dell'udienza preliminare.

Art. 31 Svolgimento dell'udienza preliminare.

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso (1).

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.

4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9 (2).

 

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(1) Comma modificato dall'articolo 49 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma sostituito dall'articolo 45 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.