Art. 32 bis. Codice del processo penale minorile. Opposizione (1).

Art. 32 bis Opposizione (1).

 

1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.

5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.

6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni, revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

 

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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 47 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.