Art. 39. Codice del processo penale minorile. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento.

Art. 39 Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento.

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.