Art. 41. Codice del processo penale minorile. Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni.
Art. 41 – Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni.
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.