Art. 2. Codice del processo tributario. Oggetto della giurisdizione tributaria (1).

Art. 2 – Oggetto della giurisdizione tributaria (1).

 

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (2) (3).

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie [relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie] attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (4) (5).

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

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(1) Articolo modificato dall’ articolo 3, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(2) Comma modificato dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successivamente dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 maggio 2008, n. 130 (in Gazz. Uff., 21 maggio 2008, n. 22), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

(4) Comma modificato dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successivamente dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo 2008, n. 64 (in Gazz. Uff., 19 marzo 2008, n. 13), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni». Successivamente la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio 2010, n. 39 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 2010, n. 7), ha dichirato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 dellalegge 5 gennaio 1994, n. 36.