Art. 23. Codice del processo tributario. Costituzione in giudizio del ricorrente.

Art. 23 – Costituzione in giudizio del ricorrente.

 

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale (1).

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

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(1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera n), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.