Art. 25. Codice del processo tributario. Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.
Art. 25 – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.
1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio (1).
3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.
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(1) Comma modificato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.