Art. 4. Codice del processo tributario. Competenza per territorio.

Art. 4 – Competenza per territorio.

 

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (1) (2).

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

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(1) Comma modificato dall'articolo 28, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 44 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Con la medesima sentenza, inoltre, la Corte Costituzionale dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente comma nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.