Codice del terzo settore - Titolo IV - Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo Settore (Artt. 20-31)
Art. 20. Codice del terzo settore. Ambito di applicazione.
Art. 20 – Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.