Art. 34. Codice del terzo settore. Ordinamento ed amministrazione.

Art. 34 – Ordinamento ed amministrazione.

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (1).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

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(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.