Art. 38. Codice del terzo settore. Enti filantropici.

Art. 38 – Enti filantropici.

 

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi , anche di investimento [e alle attivita' di investimento] a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale (1).

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(1) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.