Art. 14. Codice del turismo. Strutture ricettive di mero supporto (1).

Art. 14 – Strutture ricettive di mero supporto (1).

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere statale di cui all’articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.