Art. 20. Codice del turismo. Direttore tecnico.

Art. 20 – Direttore tecnico.

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio (1).

__________________

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma.