Art. 23. Codice del turismo. Sistemi turistici locali.

Art. 23 – Sistemi turistici locali.

 

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate (1).

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati (2).

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma.