Art. 28. Codice del turismo. Turismo termale e del benessere.

Art. 28 – Turismo termale e del benessere.

 

1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.

2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.