Art. 10. Codice dell’ambiente. Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) (1) (2).

Art. 10  Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) (1) (2).

 

1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA(3).

[1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.] (4)

[1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.] (5)

[2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicita' della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorita' competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.] (6)

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorita' competente si estende alle finalita' di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale(7).

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

 

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo articolo 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 8, lettera a), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 ,dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ed infine sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.

(4) Comma inserito dall'articolo 2, comma 8, lettera b), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.

(5) Comma inserito dall'articolo 2, comma 8, lettera b), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ed infine abrogato articolo 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.

(6) Comma modificato dall'articolo 2, comma 8, lettera c), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.

(7) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.