Art. 46. Codice dell’ambiente. Procedure semplificate ed esoneri.
Art. 46 – Procedure semplificate ed esoneri.
1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonchè per le richieste di verifica di cui all' articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.
2. Per i progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura.(1)
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(1) Articolo abrogato dall'articolo 36, comma 1, del presente decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.