Art. 52. Codice dell’ambiente. Entrata in vigore.

Art. 52  Entrata in vigore.

 

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007(1).

2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza. (2)

 

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(1) Comma modificato dall'articolo 1-septies del D.L. 12 maggio 2006, n. 173 e sostituito dall' articolo 5 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 36, comma 1, del presente decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.