Art. 68 bis. Codice dell’ambiente. Contratti di fiume (1).

Art. 68 bis  Contratti di fiume (1).

 

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

 

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(1) Articolo inserito dall'articolo 59, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.