Art. 78 septies. Codice dell’ambiente. Calcolo dei valori medi (1).

Art. 78 septies  Calcolo dei valori medi (1).

 

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, e' indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica e' superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico (2).

 

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(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172.