Art. 12. Codice dell’amministrazione digitale. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

Art. 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per 'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) (1).

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto (2).

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti (3).

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida (4).

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi (5).

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprieta' dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali (6).

3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte, previa informazione alle organizzazioni sindacali (7).

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. (8)

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. (9)

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati. (10)

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(1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 9, comma 6, lettera a) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dall'articolo 61, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(4) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente dall'articolo 66, comma 1,  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(5) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

(8) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(9) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(10) Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, successivamente modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e da ultimo abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.