Art. 13. Codice dell’amministrazione digitale. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

Art. 13 Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

 

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4  (1).

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi' volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalita' operativa digitale (2).

 

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[1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 6, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successivamente dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.