Art. 14 bis. Codice dell’amministrazione digitale. Agenzia per l'Italia digitale (1).

Art. 14 bis Agenzia per l'Italia digitale (1).

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonche' di   indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea (2) ;
b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno (3) ;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalita' fissate dalla stessa Agenzia (4) ;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonche' svolgendo attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e' reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita', ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e [non] vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f) (5) ;
h) definizione di criteri e modalita' per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata [ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID] (6) ;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), nonche' sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza (7) ;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia' attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione [nonche' al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri] (8) (A).
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(A) In riferimento ad un Parere sullo schema di "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" di cui al presente articolo, vedi: Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 13 febbraio 2020 n. 9283921.
- In riferimento ad un Parere sullo schema di "Linee guida per la normalizzazione dei dati statistici relativi ai servizi erogati dai Gestori PEC, Conservazione e Fornitori di servizi fiduciari qualificati”, predisposto dall'AgID, vedi: Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 27 gennaio 2021, n. 9544069.

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[1] Articolo aggiunto dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[2] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[3] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[4] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[5] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[6]  Lettera modificata  dall'articolo 31, comma 1, lettera c), n. 1) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[7] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[8] Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera c), n. 2) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.