Art. 19. Codice dell’amministrazione digitale. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

Art. 19 Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.