Art. 20. Codice dell’amministrazione digitale. Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici z (1).

Art. 20 Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici z (1).

 

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice] (2)

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida (3).

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria (4).

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico(5).

[2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 , che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell' articolo 21 , comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.] (6)

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione [temporale] dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica [avanzata], sono stabilite con le Linee guida. [La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale] (7) (8).

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida(9) (10).

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Comma modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(3) Comma inizialmente inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, successivamente sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e  dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(4) Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(5) Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(6) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(7) Per le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi del presente comma vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

(8) Comma inizialmente modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente modificato dall'articolo 66, comma 1,  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(10) Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi del presente comma vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e il D.P.C.M. 13 novembre 2014.