Art. 21. Codice dell’amministrazione digitale. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (1).

Art. 21 Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (1).

 

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza, integrità e immodificabilita.] (2)

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresi' l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.  (3)

2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13) del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo (4).

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti (5).

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. (6)

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.] (7)

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie (8).

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(2) Comma modificato dall'articolo 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(3) Comma inizialmente modificato dall'articolo 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera 0a) del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ,  sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e da ultimo  abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(4) A norma dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, l'originale comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2 e 2-bis. Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera 0b) del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179,  dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(6) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(7) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(8) Per le modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto vedi il D.M. 17 giugno 2014.