Art. 23 bis. Codice dell’amministrazione digitale. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici (1) (2).

Art. 23 bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici (1) (2).

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle Linee guida (3).

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico (4).

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(1) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) Vedi il D.P.C.M. 13 novembre 2014.

(3) Comma modificato dall'articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(4) Comma modificato dall'articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.