Art. 23 quater. Codice dell’amministrazione digitale. (Riproduzioni informatiche (1).

Art. 23 quater (Riproduzioni informatiche (1).

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".

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(1) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.