Art. 23 ter. Codice dell’amministrazione digitale. Documenti amministrativi informatici) (1) (2).

Art. 23 ter Documenti amministrativi informatici) (1) (2).

 

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia(3).

[2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.](4)

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico (5).

4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (6)(7).

[5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.] (8)

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (9).

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

 

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(1) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) Vedi il D.P.C.M. 13 novembre 2014.

(3) Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(4) Comma abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(5) Comma modificato dall'articolo 66, comma 1,del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(6) Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi del presente comma vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(7) Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(8) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera 0c) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successivamente abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(9) Comma inserito dall'articolo 9, comma 6, lettera c), del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.