Art. 3 bis. Codice dell’amministrazione digitale. Identita' digitale e Domicilio digitale (1) (2).

Art. 3 bis – Identità digitale e Domicilio digitale (1) (2)

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2[, lettere a) e b)], tramite la propria identita' digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis (3) .
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter  (4) .
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida (5) .
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza (6) .
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio  (7) . 
[2. Il domicilio di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.]  (8) 
[3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.]  (9) 
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale (10) .
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis  (11) .
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario (12) .
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed e' disponibile presso l’amministrazione [in conformità alle Linee guida] (13) .
4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati (14) .
4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate  (15) .
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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[1] Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
[2] Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera a),   del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera b),   del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 617, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dall'articolo 5, comma 1, lettera c),   del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[5] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera d),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 2, lettera a), numero 01), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
[6] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera d),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  e successivamente modificato dall'articolo 38, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e successivamente dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.
[7] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera d),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[8] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera e),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[9] Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[10] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera f),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  e modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 4), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.  Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'articolo 38, comma 2, lettera a), numero 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
[11] Comma modificato dall'articolo 30, comma 8-bis, lettera a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
[12] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, successivamente  dall'articolo 5, comma 1, lettera g),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e da ultimo sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 5), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.  Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'articolo 38, comma 2, lettera a), numero 3), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
[13] Comma modificato  dagli articolo 5, comma 1, lettera h),   e  66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  e successivamente dall'articolo 38, comma 2, lettera a), numero 4), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
[14] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179  e successivamente modificato dall'articolo 38, comma 2, lettera a), numero 5), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
[15] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera i),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 6), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'articolo 38, comma 2, lettera a), numero 6), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.