Art. 30. Codice amministrazione digitale.Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati,dei gestori di posta elett. certificata,dei gestori dell'identita' digitale e dei conservatori.

Art. 30 – Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei conservatori  (1).

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti informatici, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (2).

[ 2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.] (3)

3. [Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato. secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.]  Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis (4).

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificata dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(2) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, successivamente modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e da ultimo dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(3) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(4) Comma modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente  dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.