Art. 5 bis. Codice dell’amministrazione digitale. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (1).

Art. 5 bis – Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (1).

 

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2 (2).

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.

 

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(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) Comma modificato dall'articolo 61, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.