Art. 6 quinquies. Codice dell’amministrazione digitale. Consultazione e accesso (1).

Art. 6 quinquies Consultazione e accesso (1).

1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza necessita' di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida.

3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (2).

4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

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(1) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(2) Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.