Art. 6 ter. Codice dell’amministrazione digitale. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (1) (2).

Art. 6 ter – Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (1) (2).

 

1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati(3).

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (4).

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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Rubrica modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera a),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(3) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(4) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b),  del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.